
21 Nov Legge Stabilità 2015: rivoluzione per l’autotrasporto di cose per conto terzi
Tra i 735 commi dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2015, i commi dal 247 al 250 modificano e integrano il Decreto Legislativo 286/2005 e l’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, rivoluzionando la disciplina dell’autotrasporto per conto terzi.
In sintesi, i principali interventi sono i seguenti:
1. È modificata la figura del committente e introdotta la disciplina della sub-vettura (ammessa in caso di accordo prima o durante l’esecuzione dell’incarico). In questo caso il vettore assume gli oneri e le responsabilità del committente con particolare riferimento alla verifica della regolarità del sub-vettore, al quale è fatto divieto di avvalersi, a propria volta, di un ulteriore sub-vettore.
2. Il committente (e il vettore in caso di incaricato affidato al sub-vettore) deve verificare la regolarità dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali. In futuro questo adempimento dovrebbe essere semplificato mediante accesso a banca dati, con consultazione on line. In mancanza, il committente del trasporto è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti; qualora si tratti di contratto orale, il committente “si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”. Quest’ultima disposizione si presenta – per la sua genericità – come potenzialmente in contrasto con l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 286/2005 che contempla gli specifici articoli del Codice della strada per i quali si può invocare la responsabilità solidale della filiera (committente, caricatore, vettore).
3. È abrogata espressamente la scheda di trasporto (mediante abrogazione dell’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 286/2005 che la prevedeva) e sono soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel Decreto Legislativo 286/2005.
4. È abrogata la disciplina sui costi minimi di esercizio, ribadendosi quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005. Il nuovo comma 4 dell’articolo 83-bis sopra citato ristabilisce infatti l’autonomia contrattuale, prevedendo che: “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. L’abrogazione segue la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2014, secondo cui: “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”. In particolare, la Corte ha rilevato che la normativa non raggiunge l’obiettivo in modo coerente e sistematico andando “al di là del necessario”, in quanto (i) non permette “al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” e (ii) la stretta osservanza delle norme UE esistenti “può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato”.
Il risultato di queste modifiche e integrazioni può essere così sintetizzato: avanti tutta con il contratto scritto e con l’autonomia nella determinazione dei corrispettivi per l’esecuzione degli incarichi di autotrasporto per conto terzi.
Fonte:
http://www.filodiritto.com/news/2015/legge-stabilit-2015-rivoluzione-per-lautotrasporto-di-cose-per-conto-terzi.html